Art. 8

LEGGE 8 gennaio 1931, n. 234

In vigore dal 6 feb 2016
Le licenze contemplate nei precedenti articoli possono essere sospese o revocate per abuso del titolare o quando questi non abbia più i prescritti requisiti, senza pregiudizio della applicazione delle sanzioni penali, qualora si tratti di fatti costituenti reato , o delle sanzioni amministrative pecuniarie, qualora si tratti di illeciti amministrativi . Il provvedimento di sospensione o di revoca è disposto dal Ministero delle comunicazioni, di concerto col Ministero dell'interno. ln caso di urgenza, la sospensione può essere disposta anche dal Prefetto.
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