Art. 13

LEGGE 8 gennaio 1931, n. 234

In vigore dal 8 apr 1931
Per quanto concerne le Colonie, è delegata ai Governatori la facoltà di adottare provvedimenti conformi a quelli contenuti nella presente legge, restando di loro competenza il rilascio, la sospensione e la revoca delle licenze di cui ai precedenti articoli, nonchè la riscossione delle tasse relative, i cui proventi saranno per intero devoluti ai bilanci coloniali. Per quanto riguarda il rilascio delle licenze ai concessionari di servizi radioelettrici fissi o mobili a scopo pubblico, o di servizi di radiodiffusione, saranno presi volta per volta, per il tramite del Ministero delle colonie, i necessari accordi col Ministero delle comunicazioni e con gli altri Ministeri interessati. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Ciano - Grandi - De Bono - Rocco - Mosconi- Gazzera - Sirianni - Bottai. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
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