Art. 9

LEGGE 8 gennaio 1931, n. 234

In vigore dal 8 apr 1931
Ferme rimanendo le disposizioni dell', il Ministro per le comunicazioni, di sua iniziativa ovvero su richiesta delle autorità politiche o militari, può procedere in qualsiasi momento e senza indennizzo alla sospensione parziale o totale del funzionamento delle stazioni radioelettriche private, quando ciò sia richiesto da motivi attinenti alla tutela dell'ordine nazionale, della sicurezza pubblica o della difesa militare. Il Ministro per le comunicazioni può inoltre disporre, quando ricorrano le condizioni indicate nel comma precedente, la soppressione o la requisizione delle stazioni anzidette.
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