Art. 7 · LEGGE 8 gennaio 1931, n. 234

Art. 7

LEGGE 8 gennaio 1931, n. 234

In vigore dal 8 apr 1931
Tutte le licenze per costruzione, vendita, montaggio, riparazione, impianto ed uso di apparecchi radioelettrici hanno la durata di un anno. Esse non sono trasmissibili, e alla scadenza possono essere rinnovate.
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