Art. 12

LEGGE 27 maggio 1929, n. 847

In vigore dal 11 feb 1982
Quando la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dal rilascio del certificato di cui all', si fa egualmente luogo alla trascrizione, tranne nei casi seguenti: 1° se anche una sola delle persone unite in matrimonio risulti legata da altro matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato; 2° se le persone unite in matrimonio risultino già legate tra loro da matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato; 3° se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermità di mente.
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