Art. 15

LEGGE 27 maggio 1929, n. 847

In vigore dal 7 ago 1929
Se l'uffiziale dello stato civile non creda di poter procedere alla trascrizione, si osserva la disposizione dell'art. 75 del Codice civile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1929-05-27;847#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo