Art. 16
LEGGE 27 maggio 1929, n. 847
In vigore dal 11 mar 1971
La trascrizione del matrimonio può essere impugnata per una delle cause menzionate nell' della presente legge.
A tali impugnazioni si applicano le disposizioni degli articoli 104, 112, 113 e 114 del Codice civile.
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