Art. 22

LEGGE 27 maggio 1929, n. 847

In vigore dal 7 ago 1929
Nel caso, in cui sia stata o venga pronunziata la nullità del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico prima dell'attuazione della presente legge, la sentenza produce il suo effetto anche riguardo al matrimonio civile contratto fra le stesse persone, quando, osservate le formalità di cui all' della presente legge, la Corte di appello, su domanda di una delle parti, abbia accertato che la nullità fu pronunziata per una causa ammessa anche nel Codice civile. La dispensa dal matrimonio rato e non consumato, quando siano osservate le formalità di cui al medesimo , produce, sulla domanda di ambedue le parti, lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra le stesse persone prima dell'entrata in vigore della presente legge.
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LEGGE 27 maggio 1929, n. 847 (Art. 22 Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'1l febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio.) — Testo vigente | Portale Normativo