Art. 13

LEGGE 27 maggio 1929, n. 847

In vigore dal 7 ago 1929
. Se la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dalle pubblicazioni o dalla dispensa, la trascrizione può aver luogo soltanto dopo l'accertamento che non esiste alcuna delle circostanze indicate nel precedente . A questo scopo l'uffiziale dello stato civile, oltre a richiedere i documenti occorrenti e a fare le indagini che riterrà opportune, affigge alla porta della casa comunale avviso della celebrazione del matrimonio da trascrivere, con l'indicazione delle generalità degli sposi, della data, del luogo di celebrazione e del ministro del culto davanti al quale è venuta. L'avviso resterà affisso per dieci giorni consecutivi, durante i quali possono opporsi alla trascrizione del matrimonio per una delle cause indicate nel precedente , coloro che, a norma del Codice civile, avrebbero potuto fare opposizione al matrimonio. L'opposizione sospende la trascrizione ed è regolata dalle disposizioni degli articoli 89 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.
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