Art. 9
LEGGE 27 maggio 1929, n. 847
In vigore dal 7 ago 1929
L'uffiziale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni:
il nome e cognome, l'età e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;
il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori;
la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;
il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio;
il nome e cognome del parroco o di chi altri per lui abbia assistito alla celebrazione del matrimonio.
L'uffiziale dello stato civile deve dare avviso al procuratore del Re nei casi e per gli effetti indicati nell'art. 104 del R. decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile.
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