Art. 10

LEGGE 27 maggio 1929, n. 847

In vigore dal 7 ago 1929
Se l'atto di matrimonio non sia stato trasmesso in originale, ovvero se questo non contenga le indicazioni prescritte dall' e la menzione dell'eseguita lettura degli articoli 130, 131 e 132 del Codice civile prescritta dall', l'uffiziale dello stato civile sospende la trascrizione e rinvia l'atto per la sua regolarizzazione. Quando l'atto sia regolare, la trascrizione deve essere eseguita entro ventiquattro ore dal ricevimento, e nelle successive ventiquattro ore deve esserne trasmessa notizia al parroco, con l'indicazione della data, in cui è stata effettuata.
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