Art. 10
LEGGE 27 maggio 1929, n. 847
In vigore dal 7 ago 1929
Se l'atto di matrimonio non sia stato trasmesso in originale, ovvero se questo non contenga le indicazioni prescritte dall' e la menzione dell'eseguita lettura degli articoli 130, 131 e 132 del Codice civile prescritta dall', l'uffiziale dello stato civile sospende la trascrizione e rinvia l'atto per la sua regolarizzazione.
Quando l'atto sia regolare, la trascrizione deve essere eseguita entro ventiquattro ore dal ricevimento, e nelle successive ventiquattro ore deve esserne trasmessa notizia al parroco, con l'indicazione della data, in cui è stata effettuata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1929-05-27;847#art-10