Art. 14

LEGGE 27 maggio 1929, n. 847

In vigore dal 19 apr 1942
La trascrizione dell'atto di matrimonio che per qualsiasi causa sia stata omessa può essere richiesta in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, quando le condizioni stabilite dalla legge sussistevano al momento della celebrazione del matrimonio e non siano venute meno successivamente. La trascrizione può essere richiesta anche nel caso preveduto nel n. 3 dell', se la coabitazione continuò per tre mesi dopo revocata l'interdizione. (1) Qualora la trascrizione sia richiesta trascorsi i cinque giorni dalla celebrazione, essa non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi.
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LEGGE 27 maggio 1929, n. 847 (Art. 14 Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'1l febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio.) — Testo vigente | Portale Normativo