Art. 7

LEGGE 27 maggio 1929, n. 847

In vigore dal 11 feb 1982
Trascorsi tre giorni successivi alla seconda ovvero all'unica pubblicazione, l'uffiziale dello stato civile, ove non gli sia stata notificata alcuna opposizione e nulla gli consti ostare al matrimonio, rilascia un certificato, in cui dichiara che non risulta l'esistenza di cause, le quali si oppongano alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili. Qualora gli sia stata notificata opposizione a norma dell'art. 89 del Codice civile, l'uffiziale dello stato civile non può rilasciare il certificato e deve comunicare al parroco la opposizione. L'autorità giudiziaria decide sull'opposizione soltanto quando questa sia fondata su alcuna delle cause indicate negli articoli 56 e 61 prima parte del Codice civile. In ogni altro caso pronuncia sentenza di non luogo a deliberare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1929-05-27;847#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo