Art. 6

LEGGE 27 maggio 1929, n. 847

In vigore dal 7 ago 1929
Le pubblicazioni debbono essere fatte a norma degli articoli 70 e seguenti del Codice civile e degli articoli 65 e seguenti del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile. La richiesta delle pubblicazioni, oltre che dalle persone indicate nell'art. 73 del Codice civile, deve esser fatta anche dal parroco, davanti al quale il matrimonio sarà celebrato.
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