Art. 16 · LEGGE 27 maggio 1929, n. 847

Art. 16

LEGGE 27 maggio 1929, n. 847

In vigore dal 11 mar 1971
La trascrizione del matrimonio può essere impugnata per una delle cause menzionate nell' della presente legge. A tali impugnazioni si applicano le disposizioni degli articoli 104, 112, 113 e 114 del Codice civile.
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