Art. 37
In vigore dal 10 apr 1969
Il decreto contiene:
1° le generalità dell'imputato, e, quando ne sia il caso, della persona o dell'ente civilmente obbligato al pagamento dell'ammenda;
2° la enunciazione del fatto, del titolo del reato e delle circostanze aggravanti o diminuenti;
3° la sommaria esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui è fondata la decisione;
4° il dispositivo con l'indicazione degli articoli della legge applicata;
5° la data e la sottoscrizione dell'intendente.
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato, in applicazione del disposto dell' della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1929-01-07;4#art-37