Art. 7
LEGGE 8 luglio 1903, n. 312
In vigore dal 7 ago 1903
Per le strade interessanti più Comuni, costruite per oltre la metà della loro lunghezza e per quelle, ancorchè costruite per meno della metà, per le quali il Comune o i Comuni nel cui territorio la strada si svolge, deliberino la continuazione fino a raggiungere la metà del percorso, potrà essere dichiarata l'obbligatorietà con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, qualora la Giunta provinciale amministrativa abbia accertato che i bilanci dei Comuni interessati potranno sostenere la relativa quota di spesa.
La obbligatorietà avrà effetto anche per i Comuni che avessero rifiutato di deliberare la continuazione della strada, o non avessero aderito all'invito loro fatto per deliberarla.
Alle strade indicate nel presente articolo saranno applicabili le disposizioni della legge 30 agosto 1868, numero 4613, e quelle dei precedenti .
Storico versioni
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