Art. 4

LEGGE 8 luglio 1903, n. 312

In vigore dal 7 ago 1903
I Comuni che non potranno sostenere coi fondi normali del bilancio la spesa a loro carico per la costruzione delle strade indicate nei precedenti articoli 1 e 3, avranno facoltà di adoperare, in tutto od in parte, i mezzi previsti nell', lettere a), b), della legge 30 agosto 1868, n. 4613. Potranno anche essere applicate le prestazioni d'opera alle strade di cui nell', qualora la deliberazione del Consiglio comunale, che ne dimostri la necessità, sia approvata dalla Giunta provinciale amministrativa.
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