Art. 2
LEGGE 8 luglio 1903, n. 312
In vigore dal 7 ago 1904
I Comuni provvederanno, con le norme dell'articolo 17 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, alla formazione degli elenchi delle strade di accesso a stazioni ferroviarie che essi intendessero costruire e che non risultassero inscritte in elenchi già formati ed omologati
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