Art. 5

LEGGE 8 luglio 1903, n. 312

In vigore dal 7 ago 1903
I Comuni che per le strade di cui nella presente legge assumessero somme a mutuo dalla Cassa dei Depositi e Prestiti, potranno dare in delegazione alla Cassa stessa il sussidio dello Stato, e potrà essere accettata la garanzia della sovrimposta provinciale per la parte riferibile al sussidio della Provincia. L'ammortamento di detti prestiti potrà essere fatto anche in 50 anni, quando circostanze straordinarie lo giustifichino. Nel regolamento per l'esecuzione della presente legge saranno stabilite le norme per la delegazione alla Cassa dei Depositi e Prestiti del sussidio dello Stato, per il suo stanziamento nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, per la delegazione della sovrimposta provinciale, e per la concessione straordinaria dell'ammortamento eccedente il periodo normale fino a quello massimo di 50 anni.
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