Art. 8
LEGGE 8 luglio 1903, n. 312
In vigore dal 7 ago 1903
I progetti per la costruzione delle strade di cui nella presente legge saranno compilati a cura e spese dei Comuni e verranno approvati dai Prefetti, sentiti l' ufficio tecnico provinciale e l'ufficio del Genio civile governativo.
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