Art. 11

LEGGE 8 luglio 1903, n. 312

In vigore dal 7 ago 1903
È data facoltà al Governo di provvedere per decreto Reale per la esecuzione della presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 8 luglio 1903. VITTORIO EMANUELE. Zanardelli. Balenzano. Di Broglio. Visto, Il Guardasigilli Cocco-Ortu.
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