Art. 6
LEGGE 8 luglio 1903, n. 312
In vigore dal 7 ago 1903
Le disposizioni degli della legge 30 agosto 1868, n. 4613, sono applicabili alle strade indicate nei precedenti articoli 1 e 3.
Alle strade di cui nell' saranno anche applicabili le disposizioni degli della citata legge e l' della legge 19 luglio 1894, n. 338, qualora sia stabilito di fare uso delle prestazioni di opera.
Con deliberazione della Giunta comunale saranno dichiarati esenti dalle dette prestazioni gli abitanti che ritraggono dal lavoro manuale l'unico mezzo di sussistenza.
L'interesse dovuto dal Comune, ai termini del citato , sul prezzo dei beni espropriati, corrisponderà alla ragione legale.
Storico versioni
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