Art. 3
LEGGE 8 luglio 1903, n. 312
In vigore dal 23 lug 1913
I Comuni i quali, entro dieci anni dalla pubblicazione della presente legge, completeranno le strade per essi obbligatorie in base alla legge citata 30 agosto 1868, rimaste incompiute per effetto delle disposizioni della legge 19 luglio 1894, n. 338, avranno diritto al sussidio dello Stato nella misura di un quarto della spesa, che da essi a tale scopo sarà sostenuta.
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