Art. 60
LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938
In vigore dal 30 giu 1874
Coloro che alla pubblicazione della presente legge abbiano per un decennio esercitato l'ufficio di causidico, procuratore capo o patrocinatore, in virtù delle leggi preesistenti, e sieno almeno licenziati in legge, hanno diritto di essere inscritti nell'albo degli avvocati e di assumerne il titolo, senza obbligo di sottostare all'esame ed alle altre condizioni stabilite dalla pregante legge, purchè non trovinsi colpiti dagli impedimenti previsti dall'.
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