Art. 66

LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938

In vigore dal 30 giu 1874
Decorsi sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, le Corti ed i tribunali, sull'istanza degli interessati e sentito il Pubblico Ministero, dichiareranno svincolate le cauzioni date dai procuratori, a termini delle leggi precedenti, qualora non sia stata fatta opposizione.
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LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938 (Art. 66 Che regola l'esercizio delle professioni di Avvocato e Procuratore.) — Testo vigente | Portale Normativo