Art. 64
LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938
In vigore dal 30 giu 1874
Gli attuali procuratori sostituti in quelle provincie nelle quali ha vigore, al giorno della pubblicazione della presente, la legge del 17 aprile 1859, n° 3368, adempiendo al disposto dell' di questa legge, potranno farai iscrivere nel nuovo albo.
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