Art. 59
LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938
In vigore dal 30 giu 1874
Coloro che alla pubblicazione della presente legge si trovassero in possesso della qualità di avvocato, di patrocinatore o di causidico, secondo le speciali disposizioni vigenti in ciascuna provincia dello Stato, hanno il diritto di essere inscritti nel relativo albo che si dovrà compilare a norma della presente legge.
Per la prima volta, dopo la pubblicazione della presente legge, l'albo degli avvocati e quello dei procuratori esercenti presso la Corte d'appello e presso il tribunale che ha sede nella medesima città dove siede la Corte, sarà formato dalle Corti, le quali, in seguito ad individuali domande, vi faranno registrare in ordine di anzianità di esercizio i nomi e cognomi degli avvocati e procuratori che hanno diritto di esercitare la professione, giusta le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore, con tutte le indicazioni prescritte dall'. Lo stesso sarà eseguito da tribunali quanto ai procuratori esercenti presso i tribunali che hanno sede nelle altre città.
Altrettanto sarà praticato dalla Corte di cassazione per l'albo degli avvocati e dei procuratori che si trovino ammessi al patrocinio dinanzi ad essa.
In questo albo avranno diritto di farsi inscrivere anche gli avvocati e procuratori stati ammessi avanti la Sacra Ruota e la Segnatura.
Saranno iscritti di diritto nel nuovo albo coloro che si trovano compresi in un albo secondo le leggi ora vigenti.
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