Art. 67

LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938

In vigore dal 30 giu 1874
Tutte le leggi ed i regolamenti in vigore sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore sono abrogati coll'attuazione della presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 giugno 1874. VITTORIO EMANUELE. P. O. Vigliani.
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LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938 (Art. 67 Che regola l'esercizio delle professioni di Avvocato e Procuratore.) — Testo vigente | Portale Normativo