Art. 65

LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938

In vigore dal 30 giu 1874
Entro due mesi dal giorno della pubblicazione della presente legge saranno convocate straordinariamente per cura dei presidenti delle Corti d'appello e dei tribunali le adunanze generali dei collegi degli avvocati e dei procuratori, i quali abbiano ottenuta la iscrizione nel rispettivo albo, al fine di procedere alla nomina dei Consigli dell'Ordine e di disciplina. Le adunanze sono presiedute dall'avvocato o dal procuratore più anziano di età fra gli intervenuti, e adempie le funzioni di segretario l'avvocato ed il procuratore meno anziano. Per gli avvocati e procuratori già ammessi al patrocinio alla pubblicazione di questa legge terrà luogo della iscrizione nell'albo, richiesta dall' per la eleggibilità a membri dei Consigli dell'Ordine o di disciplina, l'ottenuta ammissione al patrocinio.
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