Art. 20
LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938
In vigore dal 30 giu 1874
Tutti gli avvocati iscritti nell'albo da più di cinque anni, o che abbiano occupato un uffizio nella magistratura per cinque anni, ed abbiano l'età d'anni trenta, possono essere membri del Consiglio dell'Ordine.
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