Art. 25

LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938

In vigore dal 30 giu 1874
I discorsi o scritti politici non possono formare oggetto della giurisdizione disciplinare del Consiglio.
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LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938 (Art. 25 Che regola l'esercizio delle professioni di Avvocato e Procuratore.) — Testo vigente | Portale Normativo