Art. 30

LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938

In vigore dal 30 giu 1874
L'avvocato contro del quale sia stata pronunziata la cancellazione dall'albo, può esservi di nuovo iscritto mediante deliberazione favorevole del Consiglio dell'Ordine, alle condizioni seguenti: 1° Che, nel caso previsto dalla prima parte dell', abbia ottenuta la riabilitazione giusta le prescrizioni delle leggi penali; 2° Che negli altri casi siano decorsi tre anni dalla cancellazione dall'albo e dall'espiazione della pena; 3° Che la domanda sia corredata da documenti e prove giustificative.
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LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938 (Art. 30 Che regola l'esercizio delle professioni di Avvocato e Procuratore.) — Testo vigente | Portale Normativo