Art. 35

LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938

In vigore dal 30 giu 1874
Le adunanze generali non sono valide se non v'interviene almeno la metà dei componenti il collegio. Occorrendo una seconda convocazione, l'adunanza è valida anche con l'intervento del terzo.
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LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938 (Art. 35 Che regola l'esercizio delle professioni di Avvocato e Procuratore.) — Testo vigente | Portale Normativo