Art. 40

LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938

In vigore dal 30 giu 1874
Chiunque abbia esercitato per più di due anni la professione d'avvocato ha diritto di farsi inscrivere nel collegio dei procuratori senza la necessità di fare la pratica, nè di sostenere l'esame prescritto dall'articolo precedente.
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