Art. 41

LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938

In vigore dal 30 giu 1874
Si applicano ai procuratori le disposizioni degli . Ma quando si tratta di un collegio di procuratori esercenti presso un tribunale dove non ha sede la Corte d'appello, il richiamo, di cui nell', è fatto al tribunale, il quale provvede come è prescritto per la Corte d'appello. La decisione del tribunale è inappellabile, salvo il ricorso in Cassazione a norma del detto . Ordinata definitivamente l'inscrizione, l'aspirante presterà giuramento ad una pubblica udienza del tribunale o della Corte, di adempiere con lealtà e diligenza i doveri del proprio ministero.
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