Art. 42

LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938

In vigore dal 30 giu 1874
Il procuratore che vuole trasferire altrove la sua residenza e farsi iscrivere in altro albo, deve farne la domanda al presidente del collegio dove vuole essere iscritto, e giustificare, con certificato del Consiglio di disciplina, di avere rinunziato al collegio cui apparteneva e di non esservi motivo che si opponga al chiesto trasferimento.
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LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938 (Art. 42 Che regola l'esercizio delle professioni di Avvocato e Procuratore.) — Testo vigente | Portale Normativo