Art. 37
LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938
In vigore dal 30 giu 1874
I procuratori devono fissare la loro residenza nella sede di una Corte d'appello o di un tribunale civile e correzionale.
Non possono esercitare il loro ufficio che presso la Corte o presso il tribunale del luogo ov'essi risiedono; quelli che sono ammessi ad esercitare davanti una Corte d'appello, lo possono anche presso il tribunale che ha sede nella città in cui risiede la Corte.
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