Art. 34
LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938
In vigore dal 30 giu 1874
Le adunanze generali del collegio sono ordinarie e straordinarie, e sono presiedute dal presidente del Consiglio dell'Ordine e in difetto dall'avvocato più anziano del collegio fra i presenti all'adunanza.
L'adunanza ordinaria ha luogo nei primi quindici giorni di ogni anno all'oggetto:
1° Di procedere alla rinnovazione del Consiglio dell'Ordine in conformità dell';
2° Di discutere il conto presuntivo dell'anno corrente e il conto consuntivo dell'anno precedente.
Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il presidente o il Consiglio lo reputano conveniente, per deliberare intorno ad oggetto che interessi direttamente il collegio.
In questo caso le adunanze straordinarie hanno pure luogo sull'istanza sottoscritta da un terzo almeno dei componenti il collegio.
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