Art. 31

LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938

In vigore dal 30 giu 1874
Le determinazioni del Consiglio in materia disciplinare possono impugnarsi dallo incolpato con ricorso alla Corte di appello. Quando si tratti di sospensione, di cancellazione dall'albo prescritta dalla legge, e della nuova iscrizione ai termini dell'articolo precedente, le deliberazioni del Consiglio, favorevoli all'incolpato, possono eziandio essere impugnate, per sola violazione di legge, dal Pubblico Ministero nel termine di giorni dieci dalla notificazione che gliene è fatta, dentro cinque giorni, dal segretario del Consiglio. La Corte provvede in Camera di Consiglio; contro la decisione della medesima è aperto il ricorso in Cassazione.
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LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938 (Art. 31 Che regola l'esercizio delle professioni di Avvocato e Procuratore.) — Testo vigente | Portale Normativo