Art. 28

LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938

In vigore dal 30 giu 1874
Il Consiglio dell'Ordine pronuncia la cancellazione dall'albo con deliberazione motivata d'ufficio ed anche, ove d'uopo, sull'eccitamento del Pubblico Ministero, nei casi d'incompatibilità, e quando l'avvocato sia stato condannato ad una pena maggiore del carcere od a quella dell'interdizione speciale dall'esercizio della professione. Nel caso di condanna alla pena del carcere il Consiglio dell'Ordine, secondo la natura e la gravità delle circostanze, può far eseguire la cancellazione dall'albo o pronunziare la sospensione. È pure sempre pronunziata la sospensione dell'avvocato contro del quale sia stato rilasciato mandato di cattura dalle autorità competenti; questa sospensione dura sino a tanto che il mandato di cattura sia revocato, o che sia eseguita la cancellazione dell'albo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1874-06-08;1938#art-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938 (Art. 28 Che regola l'esercizio delle professioni di Avvocato e Procuratore.) — Testo vigente | Portale Normativo