Art. 32

LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938

In vigore dal 30 giu 1874
Se l'incolpato è membro di un Consiglio dell'Ordine presso un tribunale, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del Consiglio costituito presso la Corte di appello dalla quale il tribunale dipende. Qualora il Consiglio di cui l'incolpato fa parte, si trovi nella sede di una Corte d'appello, egli sarà sottoposto al giudizio del Consiglio stabilito presso la Corte d'appello più vicina.
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LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938 (Art. 32 Che regola l'esercizio delle professioni di Avvocato e Procuratore.) — Testo vigente | Portale Normativo