Art. 29

LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938

In vigore dal 30 giu 1874
Quando un avvocato eserciti cumulativamente le professioni di avvocato e di procuratore, la cancellazione dall'albo dei procuratori dà luogo eziandio alla cancellazione dall'albo degli avvocati. In caso di sospensione, il Consiglio dell'Ordine delibera sui provvedimenti disciplinari che possono essere opportuni.
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LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938 (Art. 29 Che regola l'esercizio delle professioni di Avvocato e Procuratore.) — Testo vigente | Portale Normativo