Art. 29
LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938
In vigore dal 30 giu 1874
Quando un avvocato eserciti cumulativamente le professioni di avvocato e di procuratore, la cancellazione dall'albo dei procuratori dà luogo eziandio alla cancellazione dall'albo degli avvocati.
In caso di sospensione, il Consiglio dell'Ordine delibera sui provvedimenti disciplinari che possono essere opportuni.
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