Art. 21
LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938
In vigore dal 24 nov 1916
I membri del Consiglio restano in uffizio due anni.(1)
Nondimeno alla fine del primo anno cessano dal farne parte, nei Consigli composti di quindici membri, sette consiglieri estratti a sorte; cinque nei Consigli composti di dieci; tre in quelli composti di sette; due in quelli composti di cinque.
Nell'anno successivo escono gli altri per ordine di anzianità.
I membri del Consiglio che escono d'uffizio possono essere rieletti.
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