Art. 18

LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938

In vigore dal 30 giu 1874
Al cominciare d'ogni anno i componenti del Consiglio saranno eletti dall'intero collegio in adunanza generale e a maggioranza assoluta di voti segreti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1874-06-08;1938#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo