Art. 19

LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938

In vigore dal 30 giu 1874
Il Consiglio dell'Ordine elegge nel proprio seno il presidente, il segretario ed il tesoriere. In mancanza del presidente, l'avvocato anziano per età fra i componenti il Consiglio ne fa le veci.
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