Art. 23

LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938

In vigore dal 30 giu 1874
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dè suoi membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1874-06-08;1938#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938 (Art. 23 Che regola l'esercizio delle professioni di Avvocato e Procuratore.) — Testo vigente | Portale Normativo