Art. 13

LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938

In vigore dal 30 giu 1874
La professione di avvocato è incompatibile con quella di notaro, di agente di cambio e di sensale e con qualunque uffizio od impiego pubblico non gratuito, tranne quello di professore di diritto nelle Università, nei licei ed in altri istituti pubblici del Regno, o di segretario delle Camere di commercio, o di segretario comunale nei comuni la di cui popolazione non oltrepassi i diecimila abitanti. Sotto la denominazione di professori di diritto si intendono anche quelli di discipline morali, storiche o filologiche.
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