Art. 12
LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938
In vigore dal 30 giu 1874
Non si può far parte che di un solo collegio, salvo il caso previsto dall'.
L'avvocato iscritto in un albo può farai iscrivere in un altro, rinunciando all'iscrizione già esistente, la quale deve essere cancellata.
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