Art. 2

LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938

In vigore dal 30 giu 1874
Le due professioni sono distinte, ma possono esercitarsi cumulativamente da chi abbia i requisiti stabiliti dalle leggi tanto per l'una quanto per l'altra, ed adempia agli obblighi che incombono per entrambe. Cumulando le due professioni nella stessa causa, non si può esigere che l'onorario di avvocato o di procuratore, secondo la natura dell'atto.
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